Una delle novità maggiormente discusse, introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 22 dicembre 2017 n. 205) riguarda certamente l’unificazione del prelievo fiscale sui dividendi percepiti da persone fisiche derivanti da partecipazioni in soggetti IRES.
Pertanto, i dividendi verranno tassati sull’intero ammontare con la ritenuta a titolo d’imposta pari al 26% e, allo stesso tempo, è stato modificato anche l’articolo 5 del D.Lgs. 461/1997, il quale prevede ora che l’imposta sostitutiva del 26{% sul capital gains (redditi diversi) si applichi anche alle qualificate.
Partecipazioni qualificate
Le novità si applicano ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019. Tuttavia, il comma 1006 prevede un particolare regime transitorio per i redditi di capitale, richiamando espressamente le disposizioni contenute nel D.M. 26 maggio 2017. In particolare, è previsto che la diversa tassazione per le partecipazioni qualificate e non, continui ad essere applicabile agli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, distribuiti a seguito di delibere assunte tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.
Pertanto, la ritenuta al 26% sarà applicata alle partecipazioni qualificate, per i dividendi relativi a:
- utili formatesi a partire dall’1.01.2018
- utili formatesi fino all’esercizio in corso al 31.12.2017 ma deliberati successivamente al 31.12.2022
Mentre per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, la cui distribuzione è stata deliberata tra l’1.01.2018 e il 31.12.2022, si applica il seguente regime di tassazione:
- per le partecipazioni non qualificate, il dividendo è tassato integralmente con la ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%;
- per le partecipazioni qualificate, il dividendo concorrerà a formare il reddito in diversa percentuale, a seconda di quando l’utile è maturato, nelle seguenti misure:
- Utili formati fino al 31.12.2007: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 40%;
- Utili formati dall’1.01.2008 al 31.12.2016: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 49,72%;
- Utili formati dall’1.01.2017 al 31.12.2017: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 58,14%.
Per effetto della presunzione dettata dal D.M. 2 aprile 2008, così come integrata dal D.M. 26 maggio 2017, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente a oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
Partecipazioni qualificate, e non qualificate
Infine, nella seguente tabella si riepilogano le condizioni previste per la classificazione della partecipazione.
TIPOLOGIA | PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE | PARTECIPAZIONI QUALIFICATE |
---|---|---|
SOCIETA’ NON QUOTATE | diritto di voto non superiore al 20%partecipazione al capitale non superiore al 25% | diritto di voto superiore al 20%partecipazione al capitale superiore al 25% |
SOCIETA’ QUOTATE | diritto di voto non superiore al 2%partecipazione al capitale non superiore al 5% | diritto di voto superiore al 2%partecipazione al capitale superiore al 5% |
La nuova disciplina, paragonata al regime precedente, indubbiamente facilita il calcolo delle imposte sui dividendi di persone fisiche non in regime d’impresa. Di fatto si trova a penalizzare i soggetti con redditi minori, avvantaggiando invece quelli con redditi elevati.
Per quanto riguarda i dividendi di fonte estera, l’applicazione della Withholding tax, una ritenuta “in uscita” applicata dai paesi stranieri, in combinazione con l’imposta italiana del 26%, potrebbe rendere particolarmente gravosa la tassazione sui dividendi di tale origine.
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