La nuova riforma apportata dal D.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), inserendo il comma 2 dell’art. 2086 c.c., ha posto l’obbligo in capo agli imprenditori e agli amministratori delle società, siano esse di persone o di capitali, di dotare l’azienda di un “assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa”, in grado di rilevare tempestivamente elementi di crisi ed eventuale perdita di continuità aziendale.
A CHI È RIVOLTA?
La riforma coinvolge tanto le società di persone quanto le società di capitali.
Per quanto riguarda le società di persone, l’art. 40, comma 1, del D.lgs. 147/2020 fa riferimento allo stesso art. 2086 c.c., mettendo in capo agli amministratori la responsabilità di assolvere al compito di istituire detti assetti.
Nelle s.r.l., sempre l’art. 40, comma 1, del D.lgs. 147/2020, dice che “L’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479”.
Con riguardo agli imprenditori che operino in forma collettiva, la dottrina sottolinea come le disposizioni di cui all’art. 2086, comma 2 c.c., sono da estendersi non solo alle società (es. cooperative), ma anche agli enti del terzo settore e ad ogni altra forma di attività imprenditoriale che coinvolga una collettività di soggetti.
Infine, è da sottolineare come l’art.3, comma 1, del D.lgs. 14/2019 coinvolga anche l’imprenditore individuale nel dover “adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”.
I TRE ASSETTI
Come già evidenziato, l’art. 2086, comma 2, c.c. distingue tre assetti da predisporre in maniera adeguata da parte degli amministratori.
Per assetto organizzativo si intende la predisposizione di un organigramma che definisca procedure, processi decisionali e relativi meccanismi di controllo, ognuno con livelli di competenza adeguata al lavoro svolto.
L’assetto amministrativo riguarda tutte le procedure atte a garantire il normale svolgimento delle attività connesse all’oggetto sociale.
Assetto contabile è riferito al sistema di rilevamento dei fatti di gestione societaria sia ordinari che straordinari.
È la stessa legge che dà la precisa indicazione su cosa definisce gli assetti messi in atto dagli amministratori come adeguati. Devono avere una complessità organizzativa corrispondente alla complessità della struttura societaria, e devono essere in grado di rilevare tempestivamente segnali di eventuali elementi di crisi o di perdita di continuità aziendale.
RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
L’introduzione della nuova disciplina sugli adeguati assetti intende portare degli strumenti che servano a prevenire la crisi e la perdita di continuità aziendale prima ancora che l’imprenditore si trovi coinvolto in una procedura di composizione negoziata.
Quantomeno tali strumenti dovrebbero essere istituiti dagli amministratori in modo da rilevare tempestivamente il sorgere di tali condizioni e mettere in atto quei comportamenti che possano far rientrare la società in un ambito di normale gestione.
Per quanto detto, è di evidente rilevazione come il D.lgs. 14/2019 sia da un lato una tutela per gli amministratori che, attenendosi a quanto previsto dall’art. 2381, comma 5, c.c. agiscano in buona fede per dotare l’azienda di quanto previsto dalla legge; dall’altra responsabilizza gli amministratori che per imperizia o dolo non predispongano gli adeguati assetti rilevanti la crisi d’impresa.
LA NOSTRA SOLUZIONE
Il documento allegato al “decreto dirigenziale direttore generale degli affari interni 28 settembre 2021” del Ministero della Giustizia mette a disposizione degli operatori del settore, così come degli amministratori e degli imprenditori, una check list “per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza”. Questa lista di controllo definisce punto per punto quali sono gli strumenti che costituiscono un’adeguata predisposizione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili da parte dell’imprenditore.
Lo Studio Sinopoli per offrire ai suoi clienti una consulenza quanto più integrata possibile, si è dotato di strumenti in grado di valutare in maniera oggettiva l’adeguatezza degli assetti societari. Strumenti che, come richiesto dalla normativa, assicurano un monitoraggio continuo (almeno semestrale), l’analisi dei maggiori KPI, il controllo di pianificazioni aziendali coerenti.
CONCLUSIONI
Per concludere, quello che la riforma della crisi d’impresa ha messo in risalto rispetto al passato, è l’importanza e la centralità dell’azienda e dell’imprenditore. Con la scomparsa della parola fallimento, l’obiettivo diventa la protezione dell’imprenditore “sfortunato” a discapito anche dei terzi creditori, nel caso in cui il primo abbia gestito l’impresa secondo i canoni stabiliti dalla legge.
Dotarsi di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile è la migliore assicurazione per un controllo della propria impresa basato sui dati ed avrà il fine di migliorare le performances aziendali, accorgersi in tempo di eventuali squilibri e tutelarsi in caso di periodi buoi del proprio mercato di riferimento. Questo sarà possibile attraverso strumenti che misureranno sia gli aspetti quantitativi che qualitativi e che permetteranno all’imprenditore di adottare scelte tempestive e appropriate.